TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA

 

Parte 2 - Sezione III

Norme penali

 

Articolo 71 (L)

Lavori abusivi

(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13)

1. Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.

2. È soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da lire 2.000.000 a lire 20.000.000, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni dell'articolo 58.

 

Articolo 72 (L)

Omessa denuncia dei lavori

(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14)

1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.

 

Articolo 73 (L)

Responsabilità del direttore dei lavori

(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15)

1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 è punito con l'ammenda da lire 80.000 a lire 400.000.

2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.

 

Articolo 74 (L)

Responsabilità del collaudatore.49

(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16)

1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all’articolo 67, comma 5, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

 

Articolo 75 (L)

Mancanza del certificato di collaudo

(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 17)

1. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.

 

Articolo 76 (L)

Comunicazione della sentenza

(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 18)

1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro 15 giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, al comune e alla regione interessata ed al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.

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