TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA
Parte 2 - Sezione III
Norme penali
Articolo 71 (L)
Lavori
abusivi
(Legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 13)
1. Chiunque
commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dal
presente capo, o parti di esse, in violazione dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4,
è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 200.000 a lire
2.000.000.
2. È
soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da lire
2.000.000 a lire 20.000.000, chi produce in serie manufatti in conglomerato
armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare
le disposizioni dell'articolo 58.
Articolo 72 (L)
Omessa
denuncia dei lavori
(Legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 14)
1. Il costruttore che omette
o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 è punito con l'arresto fino a
tre mesi o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.
Articolo 73 (L)
Responsabilità
del direttore dei lavori
(Legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 15)
1. Il
direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo
66 è punito con l'ammenda da lire 80.000 a lire 400.000.
2. Alla
stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la
presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata
nell'articolo 65, comma 6.
Articolo
74 (L)
Responsabilità del
collaudatore.49
(Legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 16)
1. Il
collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all’articolo 67, comma 5, è
punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.
Articolo
75 (L)
Mancanza
del certificato di collaudo
(Legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 17)
1. Chiunque
consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di
collaudo è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 200.000
a lire 2.000.000.
Articolo 76 (L)
Comunicazione
della sentenza
(Legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 18)
1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro 15 giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, al comune e alla regione interessata ed al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.
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