TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA
Capo
III
Disposizioni
per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico
Sezione
I
Eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati
Articolo 77 (L)
Progettazione
di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici
(Legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1)
1. I progetti relativi alla costruzione
di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi
compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata,
sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
2. Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti fissa con decreto, adottato ai sensi dell’articolo 52, le
prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e
la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica,
sovvenzionata ed agevolata.
3. La progettazione deve comunque
prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla
installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i
servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni
degli edifici e alle singole unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe
prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili
con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale
raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
4. È fatto obbligo di allegare al
progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli
elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
5. I progetti di cui al comma 1 che
riguardano immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, devono essere approvati dalla competente autorità di tutela, a norma
degli articoli 23 e 151 del medesimo decreto legislativo.
Articolo
78 (L)
Deliberazioni
sull’eliminazione delle barriere architettoniche
(Legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 2)
1. Le deliberazioni che hanno per
oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le
barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30
marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi
attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la
mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate
dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le
maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice
civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti
di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le
deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita
la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile,
possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e
facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte
d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli
ascensori e alle rampe delle autorimesse.
3. Resta fermo quanto disposto dagli
articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
Articolo
79 (L)
Opere finalizzate
all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai
regolamenti edilizi
(Legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3)
1. Le opere di cui all’articolo 78
possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai
regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o
comuni o di uso comune a più fabbricati.
2. È fatto salvo l'obbligo di rispetto
delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in
cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno
spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.
Articolo 80 (L)
Rispetto
delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni
(Legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 6)
1. Fermo restando l’obbligo
del preavviso e dell’invio del progetto alle competenti autorità a norma
dell'articolo 94, l’esecuzione delle opere edilizie di cui all’articolo 78,
da realizzare in ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche, di prevenzione
degli incendi e degli infortuni, non è soggetta alla autorizzazione di cui
all’articolo 94. L’esecuzione non conforme alla normativa richiamata al
comma 1 preclude il collaudo delle opere realizzate.
Articolo 81 (L)
Certificazioni
(Legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 8;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale relative alla realizzazione di interventi di cui al presente capo è allegato certificato medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.
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