TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA

 

Capo IV

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Sezione IV

Disposizioni finali

 

Articolo 104 (L)

Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 30; artt. 107 e 109 D.Lgs. n. 267 del 2000)

 

1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.

2. L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denunzia, accerta la conformità del progetto alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e l’idoneità della parte già legittimamente realizzata a resistere all’azione delle possibili azioni sismiche.

3. Nel caso in cui l’accertamento di cui al comma 2 dia esito positivo, l’ufficio tecnico autorizza la prosecuzione della costruzione che deve, in ogni caso, essere ultimata entro due anni dalla data del provvedimento di classificazione; nel caso in cui la costruzione possa essere resa conforme alla normativa tecnica vigente mediante le opportune modifiche del progetto, l’autorizzazione può anche essere rilasciata condizionatamente all’impegno del costruttore di apportare le modifiche necessarie. In tal caso l’ufficio tecnico regionale rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale per i necessari provvedimenti.

4. Il presidente della giunta regionale può, per edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma 3.

5. Qualora l’accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e non sia possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte già realizzata alla normativa tecnica vigente, il dirigente dell’ufficio tecnico annulla la concessione ed ordina la demolizione di quanto già costruito.

6. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.

 

Articolo 105 (L)

Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)

 

1. L'inosservanza delle norme del presente capo, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre alle sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui al presente capo.

 

Articolo 106 (L)

Esenzione per le opere eseguite dal genio militare

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33).63

1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l’osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo è assicurata dall’organo all’uopo individuato dal Ministero della difesa.

 

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