TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA
Capo IV
Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche
Sezione
IV
Disposizioni finali
Articolo
104 (L)
Costruzioni
in corso in zone sismiche di nuova classificazione
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 30;
artt. 107 e 109 D.Lgs. n. 267 del 2000)
1. Tutti
coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una
costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione
sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del
provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.
2. L'ufficio
tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denunzia, accerta
la conformità del progetto alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e
l’idoneità della parte già legittimamente realizzata a resistere
all’azione delle possibili azioni sismiche.
3. Nel caso in cui
l’accertamento di cui al comma 2 dia esito positivo, l’ufficio tecnico
autorizza la prosecuzione della costruzione che deve, in ogni caso, essere
ultimata entro due anni dalla data del provvedimento di classificazione; nel
caso in cui la costruzione possa essere resa conforme alla normativa tecnica
vigente mediante le opportune modifiche del progetto, l’autorizzazione può
anche essere rilasciata condizionatamente all’impegno del costruttore di
apportare le modifiche necessarie. In tal caso l’ufficio tecnico regionale
rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale per i necessari provvedimenti.
4. Il
presidente della giunta regionale può, per edifici pubblici e di uso pubblico,
stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al
comma 3.
5. Qualora
l’accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e non sia possibile
intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte già
realizzata alla normativa tecnica vigente, il dirigente dell’ufficio tecnico
annulla la concessione ed ordina la demolizione di quanto già costruito.
6. In caso di
violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le
disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.
Articolo 105 (L)
Costruzioni
eseguite col sussidio dello Stato
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)
1.
L'inosservanza delle norme del presente capo, nel caso di edifici per i quali
sia stato già concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre alle sanzioni
penali, anche la decadenza dal beneficio statale, qualora l'interessato non si
sia attenuto alle prescrizioni di cui al presente capo.
Articolo
106 (L)
Esenzione
per le opere eseguite dal genio militare
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art.
33).63
1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l’osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo è assicurata dall’organo all’uopo individuato dal Ministero della difesa.
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