pubblicata sul sito
www.autorita.energia.it in data 14 settembre 2005
GU 234 del 7-10-2005
Delibera n. 188/05
Definizione del soggetto attuatore e delle modalità per l’erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell’articolo 9 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, 28 luglio 2005
L’AUTORITA' PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 14 settembre 2005
Visti:
Considerato che:
Ritenuto opportuno prevedere che:
DELIBERA
Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai soli fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
Articolo 2
Individuazione del soggetto attuatore
2.1 Il soggetto che eroga le “tariffe incentivanti” ai sensi dell’articolo 7 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, definito soggetto attuatore dall’articolo 2, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, è la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.
2.2 Il soggetto attuatore adotta, informando l’Autorità, le procedure necessarie per la verifica di ammissibilità e per la predisposizione dell’elenco e delle graduatorie di cui all’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, assicurando a tutti i soggetti responsabili interessati l’accesso alle “tariffe incentivanti” previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 secondo criteri di certezza, equità di trattamento e non discriminazione, oltre che il rispetto dei criteri di priorità per l’accesso all’incentivazione di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
2.3 Il soggetto attuatore aggiorna, pubblicandole nel proprio sito internet, le “tariffe incentivanti” di cui all’articolo 5, comma 2, all’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 secondo le modalità previste dagli articoli 5 e 6 del medesimo decreto.
Articolo 3
Condizioni per accedere alle “tariffe incentivanti” previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005
3.1 Il soggetto responsabile di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto ministeriale 28 luglio 2005, per essere ammesso a beneficiare delle “tariffe incentivanti” previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, all’atto della presentazione della domanda di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di rispettare i requisiti per l’ammissibilità alle incentivazioni previsti dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, nonché:
secondo lo schema riportato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3.2 La domanda di ammissione alle “tariffe incentivanti”, inclusa la dichiarazione di cui al precedente comma 3.1, dovrà essere inoltrata al soggetto attuatore entro le scadenze previste dall’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, tenendo conto che, nel caso di impianti di potenza nominale compresa tra 1 e 50 kW, le domande ammesse verranno ordinate sulla base della data di ricevimento della domanda medesima, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
3.3 Il soggetto attuatore verifica la completezza della domanda ai fini della sua ammissibilità e non è responsabile di eventuali conseguenze derivanti dal mancato rispetto di quanto dichiarato dal soggetto responsabile ai sensi del comma 3.1.
3.4 In caso di domanda o di dichiarazione incompleta o con gravi inesattezze tecniche, il soggetto attuatore, a proprio insindacabile giudizio, esclude la domanda dall’ammissione alle “tariffe incentivanti” previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, dandone comunicazione al soggetto responsabile entro il termine di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
3.5 Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, il soggetto responsabile inoltra al soggetto attuatore e al gestore di rete cui l’impianto sarà collegato il progetto definitivo dell’impianto fotovoltaico in conformità del quale il soggetto responsabile concluderà la realizzazione dell’impianto. Il progetto definitivo, firmato da un tecnico abilitato o da un professionista iscritto agli albi professionali, dovrà tener conto dei requisiti tecnici previsti dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, comprese le norme tecniche richiamate nell’Allegato 1 al medesimo decreto. Se il progetto definitivo coincide con quello preliminare presentato all’atto della domanda di ammissione alle “tariffe incentivanti”, il soggetto responsabile si limita a comunicare detta invarianza al soggetto attuatore e al gestore di rete cui l’impianto sarà collegato.
3.6 Il progetto definitivo non può presentare, rispetto al progetto preliminare allegato alla domanda di ammissione alle “tariffe incentivanti”, alcun aumento della potenza nominale dell’impianto fotovoltaico. Se presenta una diminuzione della potenza nominale, il soggetto responsabile ne dà comunicazione al soggetto attuatore ai fini di quanto previsto dall’articolo 12 del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
3.7 Il soggetto responsabile dichiara, all’atto dell’inoltro al soggetto attuatore e al gestore di rete del progetto definitivo, che il medesimo risponde ai requisiti tecnici previsti dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, comprese le norme tecniche richiamate nell’Allegato 1 al medesimo decreto, fermo restando quanto previsto a carico del soggetto responsabile dall’articolo 3, comma 3.1, lettere a), d), e), f) e g).
3.8 Il soggetto responsabile, all’atto della comunicazione relativa alla conclusione della realizzazione dell’impianto prevista dall’articolo 8, comma 3, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, allega, oltre al certificato di collaudo dell’impianto, il numero di matricola dei pannelli fotovoltaici che compongono l’impianto, come riportati dai costruttori dei pannelli medesimi. Nel caso in cui uno o più pannelli che compongono l’impianto, a seguito di danni o avarie non riparabili e che ne rendano necessaria la sostituzione, vengano sostituiti con altri di pari potenza, il soggetto responsabile comunica tempestivamente al soggetto attuatore e al gestore di rete il/i nuovo/i numero/i di matricola a sostituzione di quello/i precedente/i.
Articolo 4
Modalità di erogazione delle “tariffe incentivanti” previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005
4.1 L’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico ammesso a beneficiare delle “tariffe incentivanti” previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, misurata su base mensile secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto, viene comunicata dal soggetto responsabile al soggetto attuatore. Il soggetto responsabile può avvalersi del gestore di rete cui l’impianto è collegato per la misura dell’energia elettrica prodotta, nel qual caso l’impianto fotovoltaico deve disporre di un sistema di misura idoneo a consentire la telelettura dell’energia elettrica prodotta, oltre che di quella immessa in rete.
4.2 Per i soli impianti di potenza nominale superiore a 20 kW, oltre alla comunicazione mensile di cui al comma 4.1, il soggetto responsabile trasmette al soggetto attuatore, su base annuale e riferita all’anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all’Ufficio tecnico di finanza.
4.3 Il soggetto attuatore verifica i dati di produzione trasmessi dai soggetti responsabili avvalendosi delle misure dell’energia elettrica rilevate dai gestori di rete cui l’impianto fotovoltaico è collegato. A tal fine i predetti gestori di rete trasmettono al soggetto attuatore la registrazione delle misure dell’energia elettrica rilevate secondo quanto previsto dall’articolo 35, comma 35.3, del Testo integrato, oltre che la registrazione delle misure dell’energia elettrica prodotta nel caso in cui il soggetto responsabile si avvale del gestore di rete cui l’impianto è collegato per la misura dell’energia elettrica prodotta ai sensi del comma 4.1.
4.4 Per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW ammessi a beneficiare delle “tariffe incentivanti” il pagamento delle “tariffe incentivanti” viene effettuato dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica di cui al comma 4.1 e la “tariffa incentivante” di cui all’articolo 6 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, nel mese successivo a quello in cui l’ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 500 euro. Nel caso di corrispettivi annui superiori a 1000 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico, il soggetto attuatore effettua un sopralluogo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 6.3, del presente provvedimento.
4.5 Per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW ammessi a beneficiare delle “tariffe incentivanti” il pagamento delle “tariffe incentivanti” viene effettuato dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica di cui al comma 4.1 e la “tariffa incentivante” di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, nel mese successivo a quello in cui l’ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250 euro. Al fine di accedere alle “tariffe incentivanti” previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 le apparecchiature di misura di detti impianti, in deroga a quanto previsto nello schema elettrico allegato alla deliberazione n. 224/00 ed ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, dovranno prevedere la possibilità di misurare l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico, come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 28 luglio 2005, e non la sola energia immessa in rete, risultante dal saldo tra l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e quella consumata dall’utenza. Nel caso di corrispettivi annui superiori a 1000 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico, il soggetto attuatore effettua un sopralluogo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 6.3, del presente provvedimento.
Articolo 5
Modalità di copertura delle risorse per l’erogazione delle “tariffe incentivanti” previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005
5.1 Le “tariffe incentivanti” previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 sono poste a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato.
5.2 Ai fini della determinazione del valore della componente tariffaria A3 e della copertura delle risorse per l’erogazione delle “tariffe incentivanti” previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 attraverso il Conto di cui al comma 5.1, il soggetto attuatore comunica, trimestralmente ed entro la prima decade del mese che precede l’aggiornamento della tariffa elettrica, all’Autorità e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico:
Articolo 6
Verifiche
6.1 Il soggetto attuatore verifica le domande presentate dai soggetti responsabili ai fini dell’ammissibilità alle “tariffe incentivanti” previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, tenendo conto di quanto previsto dal presente provvedimento, avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, informando l’Autorità.
6.2 Il soggetto attuatore verifica il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 8, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, informando l’Autorità, prevedendo anche sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi e il rispetto delle condizioni previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, ivi inclusi controlli a campione circa la conformità dei lavori di realizzazione al progetto definitivo.
6.3 Il soggetto attuatore esegue verifiche sugli impianti fotovoltaici in esercizio che percepiscono le “tariffe incentivanti”, avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, informando l’Autorità, prevedendo anche sopralluoghi a campione al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi e il rispetto delle condizioni previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005.
6.4 Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, le verifiche di cui ai commi 6.1, 6.2 e 6.3 includono il rispetto delle disposizioni degli articoli 4, 10, 12 e 13 del medesimo decreto.
6.5 Le verifiche di cui al comma 6.3 includono anche la verifica delle apparecchiature di misura, di eventuali manomissioni o alterazioni dei dati di misura e delle caratteristiche di targa delle apparecchiature medesime, oltre che dei sistemi meccanici di sigillatura (piombatura o similari). L’accertamento delle suddette manomissioni o alterazioni comporta la restituzione delle “tariffe incentivanti”, maggiorate degli interessi legali, percepite a partire dalla data della precedente verifica, ai sensi del comma 6.3, con esito positivo o, in mancanza, dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, a meno che tali manomissioni o alterazioni siano dovute a cause indipendenti dalla volontà del soggetto responsabile e siano state tempestivamente segnalate da quest’ultimo al soggetto attuatore e al gestore di rete.
6.6 I costi vivi relativi all’avvalimento di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, sostenuti dal soggetto attuatore nell’espletamento delle verifiche di cui ai commi 6.1, 6.2 e 6.3, sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato, previa comunicazione all’Autorità.
6.7 L’eventuale esito negativo delle verifiche:
6.8 Il soggetto attuatore, entro il 31 ottobre di ogni anno, oltre a quanto previsto dall’articolo 13 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, trasmette all’Autorità un piano annuale di sopralluoghi sugli impianti ai sensi dei commi 6.2 e 6.3 del presente provvedimento e un prospetto riepilogativo degli esiti delle verifiche e dei sopralluoghi già effettuati.
Articolo 7
Disposizioni finali
7.1 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore alle ore 9.00 del giorno 19 settembre 2005.
7.2 Il presente provvedimento viene trasmesso al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
7.3 Eventuali domande inoltrate al soggetto attuatore prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento non sono ammissibili.
7.4 Con successivo provvedimento l’Autorità determinerà le modalità e i criteri secondo cui verranno riconosciuti i costi derivanti alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa dalle attività previste per il soggetto attuatore dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal presente provvedimento, tenuto conto di quanto previsto dal comma 6.6.
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